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Reddito di inclusione (REI)

INFORMAZIONI

Dal primo gennaio 2018 sarà possibile accedere al Reddito di inclusione (REI), le cui domande saranno presentabili presso il Comune di residenza dal 1 dicembre attraverso l’apposita modulistica messa a disposizione dall’INPS.

Il REI si compone di due parti:

  • un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronico (carta REI);
  • un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Il REI sostituirà le precedenti prestazioni SIA e ASDI (che non saranno più riconosciute) e assorbe anche la Carta acquisti, che diventerà a tal fine “Carta REI”.

COSA SERVE

Per l’accesso alla prestazione il nucleo familiare deve avere i seguenti requisiti:

  1. residenza e soggiorno: cittadini italiani, dell’UE o familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Residenza continuativa in Italia da almeno due anni al momento della domanda;
  2. requisiti economici: ISEE inferiore a 6.000 euro[1], ISRE inferiore a 3.000 euro, patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) inferiore a 20.000, patrimonio mobiliare inferiore a 6.000 euro (accresciuto di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo, fino a massimo 10.000 euro);
  3. beni durevoli e indicatori del tenore di vita: non percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); non possedere navi e imbarcazioni da diporto (art.3, c.1, d.lgs. 171/2005);
  4. requisiti familiari[2]: il nucleo deve avere tra i propri componenti (in alternativa) figli minorenni, figli (anche maggiorenni) con disabilità, donne in stato di gravidanza[3] oppure componenti del nucleo familiare disoccupati che abbiano compiuto i 55 anni di età.

Il REI, fermo restando tali requisiti di cui sopra, è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative da parte dei componenti il nucleo familiare. L’INPS comunica all’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) i nominativi delle persone facenti parte di tali nuclei, onde consentire iniziative di ricollocamento nel mondo del lavoro o istruzione e formazione.

IL BENEFICIO ECONOMICO

Il beneficio è pari, su base annuale, ad euro 3.000 moltiplicati per la scala di equivalenza propria del nucleo familiare (al netto delle maggiorazioni previste dal D.P.C.M. 159 del 2013) e moltiplicati, per il solo 2018, per un parametro del 75%. Il valore totale non può comunque eccedere l’importo dell’assegno sociale, aumentato del 10%.

Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi dalla cessazione del godimento (salvo per REI dall’importo nullo). Nel caso di rinnovo la durata è fissata in 12 mesi.

Nell’ambito della richiesta del REI, è compresa la possibilità di richiedere l’assegno per nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ad anni 18.

Il beneficio è erogato mensilmente – annualmente qualora l’importo sia inferiore a 20 euro mensili - attraverso una Carta di pagamento elettronica (“Carta REI”), la quale consente anche prelievi in contante entro il limite della metà del beneficio attribuito.

IL PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

I Comuni, esercitando le funzioni in maniera associata a livello di Ambiti territoriali, devono avviare i Progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, che vengono costruiti insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione multidimensionale finalizzata a identificarne i bisogni, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dell’eventuale presenza di fattori ambientali e di sostegno.

La valutazione è organizzata in un’analisi preliminare (da svolgere entro 25 giorni lavorativi dalla richiesta del REI, se la valutazione dei requisiti da parte del punto d’accesso è positiva), rivolta a tutti i beneficiari, e in un quadro di analisi approfondito, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa.

Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal programma di ricerca intensiva di occupazione (previsti dal D.lgs. 150/2015, art. 20).

Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare.

Il mancato rispetto di quanto previsto nel progetto, la presenza di dichiarazione rivelatesi mendaci in sede di DSU, nonché la mancata presentazione in occasione delle convocazioni che saranno formulate per appositi incontri, comporta delle sanzioni.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va presentata, attraverso la modulistica predisposta dall'INPS, dall’interessato o da un componente del nucleo familiare presso i Comuni o gli altri punti di accesso, identificati dai comuni stessi.

Una volta ricevuta la domanda, gli ambiti territoriali verificano i requisiti di cittadinanza e residenza e inviano quanto necessario entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione all’Inps nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.

L’Inps, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio.

Il versamento del beneficio è condizionato all’avvenuta sottoscrizione del Progetto personalizzato[4] e decorre dal mese successivo alla richiesta.

CONTATTI

Per informazioni e ulteriori approfondimenti, anche alla luce delle circolari operative emesse dall’INPS, è possibile contattare gli uffici dei servizi alla persona negli orari e con le modalità di contatto previste.

 

[1] Chi effettuerà la richiesta del REI nel mese di dicembre 2017, e non è già beneficiario di SIA, in caso di accoglimento deve aggiornare l’ISEE entro il primo trimestre 2018, per evitare la sospensione del beneficio. Chi presenta la domanda di REI a far data dal primo gennaio 2018, invece, deve possedere all’atto della presentazione della domanda l’attestazione ISEE 2018.

[2] Tali requisiti sono legati solo alla prima applicazione della misura, dal 1 luglio 2018 tali requisiti non sono più necessari.

[3] La documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto deve essere rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio e può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto.

[4] Salvo per l’anno 2018, per cui è prevista una disciplina transitoria.

Modelli

Domanda di reddito di inclusione

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Comunicazione degli eventi che hanno effetto sul pagamento del Reddito di Inclusione (ReI) intervenuti durante l’erogazione della misura

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